Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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R.D. del 3 agosto 1919 nr. 1360 (G.U. n. RU 01360  02896 del 11/08/1919) - Norme che consentivano ai reduci della I Guerra Mondiale di conservare come cimeli armi e bombe

Considerato che recenti fatti hanno dimostrato come la illegittima detenzione da parte di privati di armi e munizioni sottratte allo Stato o altrimenti procacciate, costituisce un grave pericolo per la incolumità dei cittadini, la sicurezza dei trasporti e la tranquillità della vita civile;
Sentito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Nostroministro segretario di Stato per gli affari dell’interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina ;
Abbiamo decretato e decretiamo :
 Art. I.
Chiunque detenga e conservi:
1° armi da fuoco sia da guerra clic da caccia di qualsiasi modello italiano o estero o relative loro parti ;
2° armi bianche, come sciabole, baionette, pugnali e simili ò partì di esse atte a nuocere ;
30 cartucce di qualsiasi genere o in qualsivoglia quantità;
4° bombe a mano o da fucile di qualunque tipo, tanto cariche quanto vuote, nonché ordigni esplosivi di qualsiasi specie;
5° materie esplodenti, come dinamiti, polveri bianche o nere  altri preparati di analogo effetto, in qualsiasi quantità, deve farne denunzia per le quantità possedute e non appena ne sarà pervenuto in possesso, all'ufficio di pubblica sicurezza, ed ove  questo manchi, al Comando dei RR. carabinieri.
Nella prima applicazione del presente decreto, il termine per la denunzia sarà stabilito dal prefetto di ciascuna Provincia con apposito manifesto.
Art. 2.
L’obbligo della denunzia ed anche quello della consegna a norma dei successivi articoli, è imposto pure a chiunque, abitando un locale o una casa ove si trovino le armi, le munizioni o gli esplosivi, abbia la possibilità di eseguirla anche  se non li ha introdotti nella casa o nel locale dove si trovano ed anche se ne ignori la provenienza.
L’obbligo della denuncia si estende alle persone debitamente autorizzate alla fabbricazione, introduzione e commercio delle armi e delle materie esplosive, nonché alle persone munito del permesso di porto d’armi.
Art. 3.
Sono esenti dall'obbligo di cui al precedente articolo :
a)    i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b)    i possessori di raccolto, autorizzate da più di un anno, di armi artistiche rare od antiche;
c)    le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di. andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi e delle munizioni loro consentite.
Le autorità di pubblica sicurezza hanno peraltro la facoltà di eseguire, quando Io ritengano necessario, ogni verifica di controllo anche nei casi contemplati nel presente articolo e di prescrivere quelle misuro cautelari che ritengano indispensabili nei riguardi dell’ordine pubblico.
Art. 4.                                                       
I materiali indicati ai nn. 4 e 5 dell’art. 1 devono essere immediatamente consegnati nel termine ivi stabilito all’autorità presso la quale è prescritto di eseguirne la denunzia.
Nei riguardi dei materiali indicati ai numeri 1, 2 e 3 del citato art. 1, il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque epoca che siano consegnati a determinati depoti, dove saranno temporaneamente custoditi, senza spesa, a cura dell’autorità di pubblica sicurezza o militare, che rilascerà ricevuti agli interessati..
Art. 5.
Ai contravventori all’obbligo della denunzia di che nei precedenti' articoli sono applicabili le penalità stabilite dall’art. 463 del Codice penale.
Chi non esegui re la consegna prescritta negli articoli precedenti- o nel termine stabilito, à soggetto allo immediato arresto ed è punito con la detenzione da tre mesi a duo anni, secondo la quantità o la qualità degli oggetti non consegnati e incorre altresì nella interdizione dai pubblici uffici per non meno di due anni e non più di cinque successivi alla espiazione della pena restrittiva della libertà personale.
In ogni caso il materiale viene confiscato.
Art. 6.
Le pene stabilite nel precedente articolo sono inflitte per la sola infrazione dell’obbligo sancito dagli articoli 1 e 2, senza pregiudizio di quello maggiori, applicabili a norma del Codice penale o di altre leggi speciali, se la detenzione illecita di armi, munizioni od esplosivi avesse relazione con reati nei medesimi preveduti e puniti.
L’adempimento dell’obbligo della denunzia dei materiali indicati ncll'art. 1 nel termine ivi prescritto esime il denunciante da qualsiasi responsabilità nella quale, pel fatto della illecita detenzione, possa essere incorso fino al momento della denunzia.
Art. 7.                                                              
Gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria che abbiano notizia o indizio della esistenza in qualsiasi abitazione o locale pubblico o privato di oggetti indicati nell’art. 1 e non denunziati o consegnati a noma degli articoli 2 e 4, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.    
Se vi sia indizio di celamento o ragione di temere prossimo pericolo, i provvedimenti suindicate debbono essere, presi senza attendere alcuna scadenza di termini.
In qualsiasi caso di opposizione o resistenza, o quando vi sia stato celamento, si procede all’arresto immediato dei colpevoli, i quali sono, considerati in istato di flagranza, anche se non siano presenti alla perquisizione e al sequestro.
Nei casi menzionati nei due precedenti capoversi, la pena da infliggerò non è minore di un anno di detenzione e può essere aumentata fino a cinque anni, oltre la interdizione temporanea dai pubblici uffici a norma dell’art. 4.
Si applica in ogni caso la disposizione dell’art. 5.
Art. 8.
Se il giudice riconosce che le infrazioni degli obblighi stabiliti nell’ut. 2 siano state commesse senza dolo, può infliggere soltanto la malta, con riguardo alla quantità e qualità degli oggetti non consegnati.
Art. 9.
Restano consentiti, a norma delle leggi vigenti e con lo discipline e guarentigie ivi stabilite, la detenzione e l’impiego di materie esplodenti destinate esclusivamente ad usi industriali, scientifici o agrari, a favore dei privati e degli enti a tale detenzione e impiego autorizzati in conformità delle stesse leggi.
Art. 10.
I combattenti che,ritornando dalla guerra, hanno riportato armi o munizioni solamente per ricordo della propria partecipazione alle azioni militari, possono essere dispensati dalle autorità  incaricate della esecuzione di questo decreto dall’obbligo della relativa consegna, purché ne facciano denuncia nei termine dell’art. 1, a condizione che si tratti di quantità e qualità di oggetti non eccedenti la proporzione di un semplice ricordo personale. La dispensa può essere negata se la quantità e qualità di armi e munizioni detenute non corrispondano al fine suindicato. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dovranno eseguire le convenienti verificazioni e provvedere, quando occorra, in conformità a quanto è disposto nel capoverso dell’art. 3.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1919.

 


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